Senza entrare troppo nel dettaglio delle distinzioni tra registrazioni (di qualsiasi tipo) relative a fatti “privati” o “pubblici”, tra sfera “segreta” e “privata” delle persone registrate e, non da ultimo, considerando che non è privo di importanza determinare l’utilizzo della registrazione (la divulgazione su social, ad esempio, è sempre da qualificare negativamente), l’avvocato ha contattato, prima di qualsiasi altra iniziativa di tipo giudiziario, civile o penale, la direzione della scuola per segnalare la posizione dela docente e conoscere le intenzioni della direzione.
Una registrazione a insaputa del registrato è di principio illecita, anche se effettuata nei confronti di chi sta svolgendo una funzione pubblica (ciò che comunque non è necessariamente il caso nei corridoi della scuola). Il legale ha pure sottolineato che anche nell’eventualità che l’autore della registrazione pretenda vi sia una giustificazione, sarebbe illecita la divulgazione a terzi estranei alla comunicazione. L’avvocato ha quindi chiesto alla direzione di verificare l’entità delle registrazioni, il loro contenuto e la loro eventuale divulgazione, non da ultimo al fine di poterne chiedere la distruzione.
La risposta della direzione è stata esaustiva. Il “percorso” delle registrazioni è stato verificato e le stesse sono state cancellate in presenza della direzione stessa. L’apprendista è stata formalmente ammonita (il docente registrato sull’ammonimento non si è espresso, non essendo di sua competenza). La problematica è quindi stata risolta.