Ricordiamo che le donne in gravidanza in base alle recenti evidenze scientifiche sono considerate soggetti a rischio Covid 19. Lo indica l’Ufficio federale della salute pubblica nel suo comunicato del 5 agosto, che sottolinea in particolare i rischi per le donne incinte over 35, con ipertensione o con sovrappeso. Pertanto alle donne in gravidanza si applica l’art. 10 dell’ordinanza Covid 19, in base al quale i datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che le lavoratrici e i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale salute pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento. Se questo non è il caso, il medico curante può vietare l’impiego della donna incinta in base all’Ordinanza sulla protezione della maternità. L’articolo 3 di questa ordinanza indica che “Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest’ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.”
Nella scuola ticinese si pongono concretamente due grossi problemi.
- È impossibile garantire la distanza fisica tra bambini e docente nella scuola dell’infanzia. Il Sindacato VPOD chiede pertanto che venga effettuata un’analisi di rischio da parte del Canton Ticino e dei Comuni ai sensi dell’art. 62, cpv. 1 dell’ordinanza 1 sul lavoro in modo da tutelare tutte le dipendenti incinte (Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori pericolosi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Sono fatti salvi ulteriori motivi di esclusione di cui al capoverso 4.) e tutti i dipendenti a rischio Covid-19.
- È difficile per un/una docente parlare per numerose ore al giorno con una mascherina protettiva FFP 1-3. In ogni caso la/il docente a rischio deve chiedere al proprio medico un parere in merito sulla sua impiegabilità in queste condizioni.
Infine ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulla protezione della maternità il datore di lavoro deve assumersi tutte le spese mediche create dalla problematica della protezione delle donne incinte sul posto di lavoro.
Nell’attesa che venga dato sollecito seguito a quanto richiesto, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Raoul Ghisletta – segretario Sindacato VPOD Ticino