Ma questa è solo una parte della verità.
Anche lo sciopero generale del 1918 è stato considerato uno sciopero politico, non avente cioè quale obiettivo una modifica delle condizioni di lavoro presso un determinato datore di lavoro. Ma quando la ditta Fritz Marti di Berna ha cercato di procedere nei confronti dell’associazione cantonale operai metallurgici e orologieri, il Tribunale federale ha respinto la loro richiesta (DTF 45 II 557 dell’11 novembre 1919).
Pure lo sciopero delle donne del 1991 è stato ritenuto uno sciopero politico, che non rientrerebbe quindi nel concetto di libertà di coalizione (oggi esplicitamente protetta all’art. 28 della Costituzione federale sulla libertà sindacale). Ma i commentari vi dedicano al massimo una frase e a parte una sentenza del Tribunale distrettuale di Bülach, che in definitiva ha giudicato abusivo il licenziamento di una venditrice militante, non sono note sanzioni che sarebbero state adottate nei confronti delle scioperanti.
Più che di una questione giuridica si tratta quindi di una questione politica: i datori di lavoro che dovessero adottare delle sanzioni nei confronti delle lavoratrici (e dei lavoratori solidali) che partecipassero allo sciopero non manifesterebbero né una particolare sensibilità per la parità dei sessi, né promuoverebbero la loro immagine di azienda al passo con i tempi. Come dicono i sindacati: quello che è illecito non è lo sciopero, ma il perdurare delle discriminazioni nei confronti delle donne!
Ma c’è dell’altro: chi si è pronunciato sulla “liceità” o meno dello sciopero del 14 giugno, lo ha fatto riferendosi unicamente alla legislazione interna. La Svizzera ha però firmato diverse convenzioni internazionali [3] che proteggono il diritto di sciopero in una concezione più ampia, non solo quindi di difesa degli interessi di lavoratrici e lavoratori legati direttamente al rapporto di lavoro, ma di interessi economici e sociali più ampi, i cui obiettivi non sono limitati ad una modifica delle condizioni di lavoro presso un determinato datore di lavoro.
Tuttavia, l’attuale capa dell’ambito direzionale Diritto pubblico dell’Ufficio federale di giustizia in un suo testo sul diritto di sciopero e di serrata[4], scrive che nella misura in cui obiettivo dello sciopero sono delle richieste all’indirizzo del legislatore, lo sciopero politico continuerebbe ad essere vietato perché l’ordinamento giuridico svizzero disporrebbe di strumenti di partecipazione democratica fondamentalmente sufficienti. Dimenticando che non disponiamo del diritto di iniziativa legislativa e che in Svizzera il 25% ca. dei/delle residenti non gode del diritto di voto e di iniziativa. Tra le lavoratrici e i lavoratori questa percentuale è anche maggiore. Va aggiunto, come hanno rilevato in molte in occasione della recente serata sul diritto di sciopero, che il problema non è tanto che non abbiamo le leggi che vietano la discriminazione basata sul sesso e impongono (imporrebbero …) a Confederazione, Cantoni e Comuni di promuovere la parità, ma che queste norme non vengono applicate. Quali altri mezzi ci rimangono se non scioperare?
L’interpretazione di una legge – in questo caso il concetto di sciopero –, la legittimità di questo mezzo di lotta, la proporzionalità, possono comportare risposte differenti secondo il periodo e le idee dominanti.
Sta quindi anche a noi affermare decise e forti:
abbiamo il diritto di protestare!
abbiamo il diritto di manifestare!
abbiamo il diritto di associarci!
abbiamo il diritto di scioperare per la parità e contro ogni discriminazione!
E abbiamo il diritto esprimere la nostra adesione allo sciopero rifiutando di prestare il nostro lavoro per un giorno, qualche ora o almeno per un momento, perché sarebbe contradditorio predicare queste libertà riconosciute dalla Costituzione giudicandole al contempo illecite, seppur sotto il solo profilo del diritto del lavoro[5].
di Rosemarie Weibel, avvocata curatrice del sito sentenzeparita.ch
[*] Titolo preso a prestito da un articolo di Isabelle Fellrath, docteure en droit, avocate en l’étude Swisslegal, apparso su Le Temps del 30 aprile 2019, che consiglio di leggere e che sarà ripreso dalla Newsletter genderlaw del FRI 2019#3
[2] Romeo Manzoni, filoso libera-radicale in Vita Nova, Ginevra 7.4.1889 (una sua breve biografia sul dizionario storico della svizzera: www.hls-dhs-dss.ch
[3] Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, art. 8; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 22;Convenzione europea per il diritti dell’uomo, CEDU, art. 11
[4] Dr. Iur. Susanne Kuster, Streik und Aussperrung aus verfassungs- und völkerrechtlicher Sicht, in Jusletter 7 marzo 2015
[5] Si veda a questo proposito un’interessante sentenza della Corte di Cassazione civile italiana, del 21.08.2004, n. 16515