Quelle notti di picchetto non pagate negli istituti sussidiati ticinesi

Da: Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino e granconsigliere

Il granconsigliere e segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta ha chiesto con un’interrogazione del 3 febbraio 2022 al Consiglio di Stato di effettuare un’analisi e di proporre soluzioni al problema di educatrici/educatori e sorveglianti occupati in istituti, che non vengono pagati durante il picchetto effettuato sul posto di lavoro (salvo in caso di intervento). Si tratta di unicum: e di un problema di salute del personale e giustizia!

Computo del picchetto come tempo di lavoro

Il servizio di picchetto è considerato integralmente tempo di lavoro, se è prestato nell’azienda (art. 15 cpv. 1 OLL 1 - Ordinanza sul lavoro 1): 1 Se il servizio di picchetto è prestato nell’azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

Poiché l’intero servizio di picchetto vale come tempo di lavoro, ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero completo dopo il picchetto, e questo sulla base dell’art. 15a cpv. 1 Legge sul lavoro.

Eccezioni circa le persone
Purtroppo la Legge federale sul lavoro, all’art 3, rende inapplicabile il computo del picchetto come tempo di lavoro definito dall’ Ordinanza per una serie di categorie di lavoratori, che non ricadono sotto la legge:

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a:

a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d’altre comunità religiose;

b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;

c. agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;

d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attività scientifica o un’attività artistica indipendente;

e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;

f. ai lavoratori a domicilio;

g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;

h. ai lavoratori che sono sottoposti all’accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

Una situazione insostenibile
L’articolo 3 della legge federale sul lavoro, di stampo ottocentesco, è la ragione meramente formale per giustificare il fatto che le educatrici/ educatori e le/i sorveglianti occupati in istituti di notte in Ticino non vengano pagati per tutto il tempo in cui sono presenti sul posto di lavoro. Chiaramente la notte è un dormiveglia e non un tempo di riposo per queste persone, chiamate ripetutamente ad intervenire nell’istituto per prendere a carico minorenni e persone adulte in difficoltà: a loro viene retribuito unicamente il tempo dell’intervento effettuate. Il Canton Ticino nel finanziare le istituzioni sociali si attiene infati rigidamente all’art. 3 della legge federale sul lavoro, ciò che va a scapito della salute di educatori e sorveglianti astretti al picchetto notturno in istituto. Si tratta di una situazione altamente insoddisfacente dal profilo dell’equità e della loro salute, che occorre finalmente correggere!

Per questo con l’interrogazione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

  • in quali istituti sussidiati si ritrova questo tipo di picchetto notturno in istituto, che non è integralmente remunerato come tempo di lavoro?
  • Quanti sono gli educatori e i sorveglianti occupati in istituto che sono penalizzati da questo sistema?
  • Quante sono le ore non pagate in base a questo sistema?
  • Quanto costerebbe pagare tutte queste ore?
  • Intende prevedere un finanziamento cantonale per riconoscere tutte o parte delle ore di picchetto notturno svolte in istituto?