Basta con la violenza domestica!

Concretamente l’art. 28b cpv.1-3 prevede un elenco di misure protettive non esaustivo: l’allontanamento dal domicilio, il divieto di avvicinarsi e di mettersi in contatto con la vittima, il divieto di trattenersi in determinati luoghi. In virtù di questo articolo, i Cantoni sono tenuti a disciplinare la procedura di allontanamento e a designare un servizio che in caso di crisi provveda senza indugio ad applicarle.

Lo scorso 11 ottobre, il Consiglio Federale ha presentato una serie di misure per una miglior protezione delle vittime di violenza domestica:

  1. Sorveglianza elettronica: oggi il giudice per proteggere una persona dalla violenza e dalle minacce può disporre un divieto di contatto o quello di accedere ad una determinata area. Il giudice potrebbe ordinare che la persona oggetto di divieto indossi un dispositivo elettronico, affinché la sua posizione sia registrata e localizzata.
  2. Nella protezione del diritto civile, le spese processuali non dovrebbero più essere a carico della vittima
  3. Per il diritto penale la decisione sulla prosecuzione del procedimento non dipenderebbe più dalla sola volontà della vittima, la responsabilità sarebbe piuttosto dell’autorità penale, che terrà conto sia della dichiarazione della vittima e delle altre circostanze di fatto.

Sono dei piccoli passi che vanno nella giusta direzione per meglio proteggere le vittime di violenza domestica, ma purtroppo non ancora sufficienti.

Infatti si pensi che a livello svizzero la polizia ha registrato nel 2016 17'685 casi di violenza domestica (oltre 48 ogni giorno), pari a un aumento del 2 % rispetto all’anno precedente. Nel 48.8 % dei casi di violenza domestica, la persona danneggiata e la persona accusata vivevano un rapporto di coppia, in particolare il 25.8 % erano ex-partner. Nel 2016 le vittime sono state 10'040 e il 73 % erano di sesso femminile. Le persone accusate erano per il 46 % cittadini/e svizzeri/e e per il 46 % stranieri/e residenti. Purtroppo molti casi di violenza non sono denunciati alla polizia, per cui occorre proseguire nell’opera di informazione e sensibilizzazione.

Definizione di violenza nei rapporti di coppia

La «violenza nei rapporti di coppia» è qualsiasi atto di violenza commesso su donne o uomini all’interno di una coppia eterosessuale / omosessuale. Comprende la violenza fisica, sessuale e psicologica tra coniugi o partner che vivono insieme o a due indirizzi diversi, commessa nel corso della convivenza, in fase di separazione o dopo la separazione. La definizione include anche i bambini direttamente o indirettamente coinvolti.

(INFRAS, Costi della violenza nei rapporti di coppia, Sintesi, 2013, pag. 5)

La Convenzione di Istanbul

La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel settembre 2013 e nel dicembre 2016 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio indirizzato alle Camere federali per la ratifica. Questo trattato internazionale si prefigge di lottare contro la violenza domestica puntando su tre capisaldi: 1) la prevenzione; 2) la protezione delle vittime; 3) il perseguimento penale.

di Tatiana Lurati Grassi, granconsigliera PS