Facciamo il punto della situazione, che è abbastanza intricata.
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Purtroppo lo scorso 9 novembre 2023 il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha respinto i due ricorsi inoltrati dai Sindacati docenti OCST e VPOD contro la decisione del 7.10.2020 del Consiglio di Stato relativa al pagamento degli scatti salariali (aumenti annui) connessi ai primi due anni di lavoro dei docenti neoassunti senza esperienza professionale pregressa nella scuola: si tratta più precisamente dei docenti neoassunti tra il 1997 e il 2013 in base alla vecchia legge stipendi del 1954. I due ricorsi in questione erano i casi modello o pilota validi per tutti i docenti penalizzati.
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Ricordiamo che la vecchia regolamentazione salariale, tra il 1997 e il 2013, ha fatto partire la carriera dei docenti neoassunti (cantonali e comunali) e senza esperienza lavorativa nella scuola con due classi in meno rispetto alla classe salariale normale: come misura di risparmio ulteriore il Cantone non ha riconosciuto loro lo scatto di anzianità (aumento salariale annuo) nei primi due anni di lavoro. Sottolineiamo che invece agli impiegati neoassunti senza esperienza lavorativa -ai quali pure si applicavano le due classi salariali in meno in questo periodo- veniva riconosciuta l’anzianità di servizio maturata nei due primi anni di lavoro. Appare chiara la disparità di trattamento!
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Come scritto la recente decisione del TRAM del 9 novembre 2023 sui due ricorsi del 2020 di OCST e VPOD è negativa: tale decisione, lungamente attesa, sconfessa la decisione del TRAM del 6.11.2019, in base alla quale il Tribunale aveva riconosciuto nei primi due anni di carriera gli scatti di anzianità (aumenti salariali annui) a un docente senza esperienza lavorativa nella scuola, che pertanto era stato oggetto della citata misura di risparmio. La decisione del 6.11.2019 del TRAM era una novità importante, che ha suscitato tante aspettative nel 2020, in quanto ribaltava a sua volta la prassi dello Stato legittimata da una vecchia decisione in materia del TRAM, risalente al 22.11.2006 (prassi che il Governo ha sistematicamente applicato in tutto il periodo 1997-2013).
Purtroppo con la nuova sentenza del 9 novembre 2023 il TRAM ritiene che vada confermata la sua decisione del 22.11.2006 e non la sua decisione del 6.11.2019. Il TRAM sostiene che la sua decisione del 6.11.2019 non costituisce un cambiamento di giurisprudenza, bensì una diversa interpretazione della legge: insomma, detto chiaro e tondo, la sentenza del 6.11.2019 sarebbe un incidente di percorso del TRAM, che non costituisce un motivo sufficiente per abbandonare la prassi benedetta dalla vecchia sentenza del TRAM del 22.11.2006, prassi applicata dal Governo in tutto il periodo 1997-2013.
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Per il fatto che il doppio ricorso del 2020 dei Sindacati OCST e VPOD docenti è stato fatto sulla base della sentenza positiva del TRAM del 6.11.2019, il Tribunale non ha prelevato tasse e spese a carico dei ricorrenti. Addirittura il TRAM ha posto a carico dello Stato un'indennità a titolo di spese legali di CHF 1'000 per ogni ricorso, riconoscendo in tal modo la buona fede dei due Sindacati ricorrenti e forse punendo il Cantone, che non aveva interposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza positiva del TRAM del 6.11.2019.
Conclusione
Tutta questa vicenda è veramente caotica e lascia molto perplessi, oltre che indignati per la misura di risparmio molto penalizzante posta a carico dei docenti nel periodo 1997-2013. Concretamente i Sindacati docenti OCST e VPOD hanno deciso di andare fino in fondo, in quanto il problema concerne varie centinaia di docenti cantonali e comunali assunti tra il 1997 e il 2013: pertanto i Sindacati hanno deciso di fare ricorso al Tribunale federale contro la decisione negativa del TRAM del 9.11.2023. Questo per fare chiarezza e, speriamo, giustizia. I due Sindacati hanno quindi riconfermato il mandato alla legale che ha allestito i due ricorsi nel 2020 ed hanno deciso di assumersi gli ingenti costi del ricorso alla massima istanza giudiziaria elvetica.