Cosa succede?
Succede che il 25 ottobre 2023 il Consiglio di Stato ticinese ha deciso tramite decreto esecutivo di applicare per il 2024, tra le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio dell’assicurazione malattia, la costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per le unità di riferimento senza figli del 3.5 e per le unità di riferimento con figli la costante del 4.2, anticipando la modifica di legge del preventivo 2024. In base all’art. 32a cpv. 2 e 3 della Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 in vigore tali costanti sono rispettivamente del 3.8 e del 4.7, cosa che ha per effetto maggiori riduzioni di premi cassa malati.
Ricorso al Tribunale federale
Vi alleghiamo il ricorso inoltrato al Tribunale federale venerdì 24 novembre 2023 da parte di una persona sostenuta dal Sindacato VPOD Ticino.
Secondo il ricorso al Tribunale federale il Consiglio di Stato non aveva alcun margine per ridurre autonomamente tali costanti a 3.5 e 4.2 tramite il decreto esecutivo del 25 ottobre 2023, nemmeno transitoriamente.
La lett. c) dell’art. 1 del decreto esecutivo del 25 ottobre 2023 del Consiglio di Stato è manifestamente contraria alla legge in vigore e lesiva del rispetto del principio di legalità (art. 5 Cost. fed.) e del principio della protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost. fed.). Essa esula totalmente dalla competenza del Consiglio di Stato e va quindi annullata.
In caso di annullamento dell’art. 1 lett. c del decreto esecutivo del 25 ottobre 2023 da parte del Tribunale federale, dovranno nuovamente essere applicate le costanti in vigore del 3.8 e 4.7, quantomeno sino all’eventuale entrata in vigore della modifica di legge contenuta nel preventivo 2024, che dovrà comunque superare lo scoglio del referendum.
Con tale ricorso al Tribunale federale il Sindacato VPOD ritiene di tutelare nell’immediato il potere d’acquisto di una fascia importante di persone del ceto medio, che si sono rivolte al sindacato.