L’assemblea ha aderito al nuovo CCL, in quanto è migliorativo soprattutto per i salari, ciò che compensa alcuni arretramenti come lo slittamento della quinta settimana da 48 a 55 anni di età.
Di seguito i principali cambiamenti previsti:
- Art. 11 (assenze non prevedibili): obbligo di produrre il certificato medico dopo la terza assenza; autorizzazione alle uscite da inserire nel certificato.
- Art. 13 (trasferimenti): nuovo periodo di prova in caso di trasferimento ad altra funzione.
- Art. 19 (misure cautelari): sospensione dello stipendio limitata a tre mesi.
- Artt. 23 a 29 e 36: nuova scala delle funzioni, scala salariale e nuovo sistema di promozione nelle fasce di funzione.
- Art. 32 (anzianità di servizio): premio intero (mensilità) solamente a partire dal 20° anno. Per il 15° anno 10 giorni di congedo pagato. Oltre alla mensilità, 10 giorni di congedo pagato supplementare per il 35° e 40° anno di servizio.
- Art. 41 (vacanze): 4 settimane fino a 47 anni; 5 settimane da 48 a 54 anni; in seguito 6 settimane; diritto a una quinta o sesta settimana di vacanza annua quale congedo non pagato.
- Art. 45 (congedi pagati): 5 giorni per matrimonio; 2 giorni in caso di decesso di fratelli o sorelle; 20 giorni di congedo paternità; riconoscimento del convivente come coniuge/partner registrato.
- Art. 49 (stipendio in caso di malattia o infortunio): pagamento all’80% per i primi 3 giorni 80% (massimo di tre eventi all’anno).
Il personale in funzione al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCL mantiene i diritti acquisiti. Ora i sindacati sono in attesa della firma del nuovo CCL, che potrebbe entrare in vigore nella metà dell’anno corrente.