Il Parlamento ha così colmato alcune lacune della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), regolando con effetto retroattivo al 1. luglio 2021 i congedi per figli ammalati e famigliari assistiti. Un problema sollevato da parecchie colleghe e colleghi.
Di seguito riportiamo la modifica proposta da una solida maggioranza della Commissione della gestione e finanze.
Art. 46 cpv. 1 lett. fbis), lett. ibis, l e cpv. 6 (nuovi)
1 I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:
fbis) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all’anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all’anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell’anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;(...)
i) abrogata
ibis)per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16i-16m LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni;
l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo paternità);
6 Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.