Legge sul lavoro applicabile a contratti tripartiti presso economie domestiche

Da: Sindacato VPOD Ticino

"Art. 2 Legge federale sul lavoro 1 La legge non si applica, salvo l’articolo 3a: (…) g. alle economie domestiche private". Con sentenza 2C_470/2020 del 22 dicembre 2021 il Tribunale federale ha stabilito che il sopracitato articolo della Legge federale sul lavoro non si applica ai contratti tripartiti, ossia a contratti per personale occupato presso un’economia domestica privata tramite una ditta, sconfessando le autorità basilesi: “Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird gutgeheissen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht vom 10. April 2020 wird aufgehoben. Es wird festgestellt, dass Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG auf Dreiparteienverhältnisse nicht anwendbar ist.”

Si trattava di un caso di impiego di personale di cura e assistenza a domicilio per 24 ore al giorno effettuato da un’azienda di prestito di personale e sollevato dal Sindacato VPOD di Basilea.

Il segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta ha chiesto con un’interrogazione al Consiglio di Stato come intende far applicare la decisione del Tribunale federale nel Canton Ticino, in particolare per ore e giorni di riposo.