Il Sindacato VPOD non ha perso tempo e si è rivolto alle istanze preposte, per far valere i diritti della propria patrocinata, in quanto il contratto di lavoro della persona in questione era regolato da un contratto collettivo di lavoro, che estende il periodo di protezione dal licenziamento rispetto a quanto indicato dall’art. 336c del CO. Il contratto collettivo di lavoro infatti dispone che “dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro in caso di malattia o infortunio, sino a che il lavoratore abbia raggiunto la completa abilità al lavoro ma al massimo fino all’esaurimento delle prestazioni previste dagli articoli del CCL”. Va ricordato che in questo ambito la legge ammette disposizioni a favore del lavoratore. Quindi secondo il Sindacato VPOD il licenziamento era da annullare, essendo stato dato in tempo inopportuno.
La richiesta del Sindacato è stata accolta dall’istanza di ricorso e alla nostra associata è stata versata un’adeguata indennità per ripetibili e lo stipendio cui aveva diritto. Possiamo proprio ribadire che il Sindacato VPOD ti aiuta.