Nuovi congedi per la conciliabilità

Da: Redazione

La legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 20.12.19 introduce alcuni nuovi congedi importanti per le famiglie.

Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro

Art. 36 cpv. 3 e 4
3) Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.
4) Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno.

Modifiche del Codice delle obbligazioni
Congedo di assistenza ai familiari

Art. 329g
Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.

Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

Art. 329h
1) Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16i–16m LIPG a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

2) Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

3) Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

4) Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

5) Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

Entrata in vigore
Il congedo dell’art. 329g entra in vigore al 1. gennaio 2021, mentre il congedo dell’art. 329 h entra in vigore al 1. luglio 2021.