Frontalieri e assenze causa COVID

Da: Massimo Mantovani, sindacalista VPOD Ticino

I lavoratori frontalieri, a differenza dei domiciliati, sono confrontati con norme e disposizioni che in Italia differiscono da quelle previste in Svizzera.

Le quarantene ordinate dall’autorità sanitaria italiana sono di 14 giorni, mentre in Svizzera sono previsti 10 giorni: per questa ragione i datori di lavoro in quasi tutti i settori pagano il salario dei dipendenti assenti solamente per i giorni previsti in Svizzera. A parere del Sindacato VPOD per i datori di lavoro vi sarebbe invece l’obbligo di versare il salario durante 14 giorni, poiché il rispetto della quarantena è un obbligo legale e rientra sotto quanto previsto dall’art. 324a del Codice delle obbligazioni. La situazione è comunque giuridicamente controversa e solo in alcuni casi i datori di lavoro riconoscono il diritto al salario per l’intero periodo.

Segnaliamo inoltre che parecchi frontalieri hanno difficoltà, in caso di malattia ad ottenere un certificato medico in pochi giorni: suggeriamo ai dipendenti in questo caso di informare subito il proprio datore di lavoro del problema, meglio se per iscritto, spiegando la situazione e richiamando la straordinarietà del periodo. Ricordiamo che le autorità hanno invitato i datori di lavoro a richiedere il certificato medico solamente dal quinto giorno di assenza per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto stress. Ricordiamo infine che, in assenza di prescrizione medica o disposizione dell’autorità competente, lasciare il proprio posto di lavoro è da considerarsi come rifiuto immotivato di svolgere la propria attività e pertanto rischia di portare al licenziamento.