Partecipa all’assemblea VPOD Ticino del 3 luglio!

Da: Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Il Sindacato del personale pubblico e sociosanitario VPOD terrà il proprio Congresso nazionale a fine anno. L’assemblea VPOD Ticino del 3 luglio ore 20.30 al Grotto del Ceneri discuterà le proposte elaborate dal Comitato di regione da inviare al Congresso.

Proposte del Comitato di regione VPOD Ticino per il congresso federativo VPOD 8-9 novembre 2019

Termini
Termine per deposito proposte e candidature per elezioni al congresso: 25 luglio 2019
Termine di iscrizione dei delegati al congresso : 16 agosto 2019

I. Modifiche dello statuto federativo VPOD

1. Cambiamento del nome italiano del Sindacato
Modifica dell’attuale nome in italiano: “Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP)”
Art. 1 Nom et siège
Le Syndicat suisse des services publics (SSP), Schweizerischer Verband des Personals Oeffentlicher Dienste (VPOD), Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD), Sindacat svizzer dals servetschs publics (SSP) est une fédération syndicale, dont le siège est à Zurich. (…)

Motivazione: la modifica è necessaria in quanto la maggioranza dei membri VPOD in Ticino lavora nel settore sociosanitario, dove i datori di lavoro sono in maggioranza di diritto privato (sia no profit, sia profit).

2. Organizzazione di riunioni su 2 giorni dell’assemblea dei delegati
Normativa attuale dell’art. 32, cpv. 1 concernente l’assemblea dei delegati: “L’assemblée des délégué-e-s est convoquée par le comité national selon les besoins, en règle générale 4 fois par année, où à la demande d’un sixième de ses membres.”

Normativa proposta dell’art. 32, cpv. 1 concernente l’assemblea dei delegati: “L’assemblée des délégué-e-s est convoquée par le comité national selon les besoins ou à la demande d’un sixième de ses membres, en règle générale 3 fois par année, dont une sur 2 jours.”
Motivazione: fare una riunione su 2 giorni almeno 1 volta all’anno permette ai delegati di avere più tempo per dibattere sulla politica sindacale e favorisce la conoscenza e lo sviluppo di relazioni tra colleghi delle diverse regioni.

II. Risoluzioni

1. Obbligo per i datori di lavoro di assumere persone invalide e disoccupate di lunga durata
Per facilitare il reinserimento lavorativo il Sindacato propone all’Unione sindacale svizzera di lanciare un’iniziativa popolare per introdurre in Svizzera l’obbligo per i datori di lavoro di assumente persone invalide e disoccupate di lunga durata. La legge fissa i numeri e le condizioni finanziarie.
Motivazione: si vuole lanciare il dibattito a livello nazionale sui problemi per una fascia di lavoratori nel reinserirsi nel mercato del lavoro odierno.

2. Conferenza federativa sull’impatto delle nuove tecnologie nei servizi pubblici e sociosanitari
Il Sindacato organizza una conferenza federativa biennale sullo sviluppo e sull’impatto (per i dipendenti e per gli utenti) delle nuove tecnologie nei servizi pubblici e sociosanitari dei vari Cantoni e Città della Svizzera. Nell’ambito di queste conferenze si dovrà riflettere sulle linee direttive sindacali concernenti i temi più importanti, come il telelavoro, l’obbligo per il lavoratore di essere sempre raggiungibile (lavoratori sempre connessi), le modalità di controllo del dipendente da parte del datore di lavoro, l’accesso per il dipendente ai dati raccolti su di lui dal datore di lavoro.
Motivazione: si vuole lanciare il dibattito a livello nazionale su questi temi importanti.

3. Statalizzazione dei servizi d’interesse pubblico
Il Sindacato si impegna affinché i servizi d’interesse pubblico siano il più possibile in mani pubbliche, per garantire un servizio migliore all’utenza ed evitare la corsa agli utili. Poste, ferrovie, telecomunicazioni, servizi ospedalieri e sociosanitari devono essere il più possibile di proprietà degli enti pubblici (Confederazione, cantoni e comuni) ed essere da loro gestiti. Il Sindacato collabora con l’Unione sindacale svizzera per il raggiungimento di questo obiettivo.
Motivazione: si tratta di lanciare il dibattito a livello nazionale su questo tema.

III. Modifiche dei documenti congressuali
Testo – La Svizzera fa parte dell’Europa e del mondo

Il gruppo di lavoro propone di riprendere, quale conclusione del punto 7, le rivendicazioni del documento VPOD Ticino del luglio 2015 “No al dumping in Svizzera”: esse vanno inserite alla fine del capitolo “La libre circulation des personnes et la protection des salaires vont de pair”.

Il Sindacato VPOD rivendica l’introduzione nella legislazione federale delle seguenti 16 misure, che sono assolutamente indispensabili per garantire la continuazione dell’Accordo di libera circolazione delle persone senza che vi siano degli effetti negativi sui salariati in Svizzera:
1) Facilitazione del conferimento dell’obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro-CCL (modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL): si chiede che, in generale, un CCL possa essere dichiarato di obbligatorietà generale quando il 30% dei datori di lavoro e dei lavoratori è sottoposto già al CCL e una parte sociale lo richieda (oggi il quorum dell’art. 2 è del 50% e la richiesta deve provenire da entrambe le parti sociali).
2) Introduzione della regola nei Contratti normali di lavoro (CNL) in base alla quale i salari minimi devono garantire un minimo vitale per vivere in Svizzera (fr 4’000 mensili per un tempo pieno): inoltre i CNL devono contenere delle scale salariali che tengono conto delle funzioni esercitate, dei titoli di studio e dell’esperienza professionale maturata.
3) Limitazione del numero di precari nelle aziende (modifica Codice delle obbligazioni e legge sul lavoro): limitazione del lavoro interinale e su chiamata nelle aziende ad una soglia del 10% della manodopera calcolata sull’arco dell’anno e remunerazione parziale del tempo d’attesa. Si tratta di evitare che il rischio aziendale normalmente sopportato per la fluttuazione del lavoro venga scaricato interamente sul dipendente. Inoltre occorre evitare che vengano elusi il Codice delle obbligazione (rispetto dei termini di disdetta e altri diritti) e le leggi sociali (assoggettamento secondo pilastro). Infine si tratta di limitare ragionevolmente il rischio di danni alla salute dei lavoratori interinali sul posto di lavoro: un numero eccessivo di personale precario aumenta il rischio di incidenti dovuti alla non conoscenza delle regole di sicurezza e dei processi lavorativi.
4) Miglioramento della protezione dei rappresentanti del personale e dei denuncianti (modifica Codice delle obbligazioni): i rappresentanti del personale (nei vari organi previsti dalle leggi) e i dipendenti che fungono da fiduciari dei sindacati sui posti di lavoro svolgono un ruolo chiave per un efficace controllo delle condizioni di lavoro e della lotta agli abusi di ogni tipo. È impensabile che gli ispettori del lavoro possano controllare tutti i posti di lavoro ogni anno e con la stessa efficacia. Per poter svolgere i loro compiti i rappresentanti del personale e i fiduciari dei sindacati devono essere veramente tutelati contro i licenziamenti e contro le repressioni padronali effettuati come ritorsione per la loro azione. Come da anni invano richiesto dai sindacati, occorre una modifica del Codice delle obbligazioni che preveda (alla stessa stregua di quanto previsto dalla legge speciale per le questioni sollevate sulla parità dei sessi) un reintegro del denunciante, del rappresentante del personale e del fiduciario sindacale, che viene ingiustamente licenziato. Inoltre, in generale, l’indennità per licenziamento abusivo di un dipendente deve essere portata nel Codice delle obbligazioni da 18 a 24 mesi (oggi 1-6 mesi).
5) Accesso agevolato alle aziende e ai cantieri dei sindacalisti (modifica legge sul lavoro): il diritto d’accesso dei sindacalisti ai posti di lavoro, per sentire i dipendenti in merito ad eventuali irregolarità e problemi lavorativi, deve essere sancito dalla legge.
6) Confederazione e Cantoni, Comuni e altri enti pubblici devono poter imporre la sottoscrizione di un CCL come condizione per il versamento di sussidi di gestione corrente o per investimenti (Codice delle obbligazioni): si tratta di garantire l’adozione delle norme del CCL e il controllo delle norme da parte degli organi contrattuali.
7) Adozione delle seguenti norme riguardanti il contratto di lavoro per tutelare il lavoratore dipendente (Codice delle obbligazioni): a) obbligo della forma scritta per il contratto di lavoro; b) obbligo per il datore di lavoro di versare una remunerazione che consenta al lavoratore di raggiungere il minimo vitale in Svizzera; c) definizione restrittiva degli stage, che devono consentire al dipendente di conseguire un titolo riconosciuto dallo Stato (va prevista in particolare una notifica all’ispettorato del lavoro e un rimborso delle spese vive); d) obbligo della definizione del salario in franchi svizzeri nel contratto di lavoro e pagamento in franchi svizzeri; e) divieto del pagamento in contanti del salario e degli acconti salariali in contanti, oltre la somma di 500 fr al mese; f) obbligo della motivazione scritta della disdetta.
8) Sospensione delle attività economiche in caso di abusi (Codice delle obbligazioni e legge federale sul lavoro): in presenza di gravi violazioni delle condizioni lavorative e/o salariali, gli ispettori del lavoro devono poter disporre l’immediata sospensione delle attività economiche fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente.
9) Rafforzamento delle norme antidumping nelle commesse pubbliche (legge federale sugli acquisti pubblici, che va estesa a tutti gli enti pubblici, compresi quelli cantonali e comunali): le commesse e gli appalti pubblici devono prevedere criteri inaggirabili in materia di condizioni lavorative e salariali (v. art. 8 punto b). Il ricorso a personale interinale o su chiamata oltre la soglia del 10% del valore di una commessa deve essere vietato. Gli appaltatori e subappaltatori devono soddisfare tali criteri. Le imprese che non soddisfano le condizioni previste devono essere escluse dall’aggiudicazione di commesse e appalti. Va introdotto il principio che può essere fatto solamente un subappalto (divieto di subappalti a catena).
10) In caso di costanti abusi nelle condizioni di lavoro e salariali si chiede di creare una base legale federale per dare la possibilità ai Cantoni di sottoporre a verifica, caso per caso, i permessi fino a 90 giorni (lavoratori distaccati).
11) Le Associazioni interprofessionali di controllo (AIC), che controllano i lavoratori indipendenti nell’edilizia (solo in certi Cantoni) devono disporre di una base legale federale e di maggior sostegno pubblico per svolgere efficacemente il loro lavoro e combattere il dumping: in particolare oggi esse possono solamente verificare se i lavoratori in questione sono veri indipendenti e non hanno il diritto di verificare se vengono rispettati i parametri salariali svizzeri.
12) La Confederazione deve finanziare un numero di ispettori cantonali sufficiente per controllare annualmente le condizioni di lavoro presso il 50% dei datori di lavoro di diritto privato nelle zone di frontiera esposte al rischio di dumping salariale e presso il 10% dei datori di lavoro nelle altre zone (legge federale sul lavoro).
13) Le sanzioni amministrative devono avere degli effetti deterrenti: il recente aumento da 5’000 fr a 30’000 fr del tetto massimo è un primo passo, ma non è sufficiente in presenza di aziende con una forte capacità economica. Si propone di introdurre un sistema di sanzioni, che preveda multe quantificate in base alla cifra d’affari delle aziende colpevoli di infrazioni e in base alla gravità delle infrazioni commesse.
14) Rafforzamento nella legge federale istituente gli uffici cantonali di conciliazione per il lavoro (legge sulle fabbriche del 1914): chiediamo innanzitutto di conferire agli uffici cantonali di conciliazione il diritto di emanare sentenze arbitrali obbligatorie, qualora le parti non giungano ad un accordo in un conflitto di lavoro (dopo aver sentito le parti e aver constatato il fallimento della mediazione). Oggi l’art. 34 della legge prevede che siano unicamente le parti, che possono deferire agli uffici di conciliazione l’incarico di pronunciare nei singoli casi o in modo generale sentenze arbitrali obbligatorie. Va inoltre richiesto che gli uffici di conciliazione esercitano la loro azione sia nel campo del diritto del lavoro privato, sia nel campo del diritto del lavoro pubblico.
15) Introdurre nella legislazione federale delle normative volte a limitare i fallimenti a catena da parte di persone eticamente scorrette, che abusano della libertà di commercio, danneggiando i creditori (dipendenti, fornitori, assicurazioni sociali, enti pubblici, ecc.). In proposito si richiama la presa di posizione del Comitato dell’USS del 1.7.2015 in merito al progetto di modifica della Legge esecuzione e fallimenti in applicazione della mozione Hess 11.3925. Va detto che una legge cantonale sulle commesse pubbliche può prevedere che l’ente pubblico possa escludere dagli appalti pubblici chi è soggetto a fallimenti.
16) Creare le basi per lo scambio automatico di informazioni sui contributi sociali versati tra istituzioni svizzere ed europee: la normativa deve essere inserita nel negoziato tra Svizzera ed Europa, visto l’elevato differenziale salariale tra i due partner economici.

IV. Candidature per elezione degli organi federativi VPOD
1. Comitato nazionale
: Roberto Martinotti (uscente)
2. Commissione revisione dei conti e della gestione GRPK: Felice Ruffa (uscente)
3. Tribunale arbitrale: Giovan Maria Tattarletti (uscente) e Graziana Rigamonti Villa (nuova)

V. Ricordo dei defunti
Si propone di ricordare Loredana Schlegel, deceduta il 5.4.2016 e Mario Ferrari, deceduto 14.10.2018

VI. Proposta per luogo prossimo congresso VPOD CH
Proposta di Lugano per il congresso 2023 VPOD CH


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