È necessario rafforzare il diritto del lavoro in Svizzera!

Da: Raoul Ghisletta, granconsigliere e segretario VPOD Ticino

Il Canton Ticino e altre regioni della Svizzera vivono preoccupanti fenomeni di deregolamentazione del mercato del lavoro, che si traducono in una pressione e un disagio per tutti i lavoratori con qualifiche medio-basse. Purtroppo a livello federale si discute addirittura di allentare le misure di accompagnamento per la protezione del mercato del lavoro dal dumping operato da soggetti economici residenti nell’ Unione europea.

È a mio parer invece urgente che il Parlamento federale si adoperi per una migliore regolamentazione del contratto di lavoro, che sia valida per tutti i lavoratori in Svizzera e non solamente per i lavoratori delle imprese estere. In tal modo si attueranno finalmente delle misure di protezione del mercato del lavoro, che non possono essere giudicate discriminatorie e che si avvicinano agli standard europei.

Per questo motivo con i granconsiglieri Bang, Ducry, Durisch e Lepori, ho inoltrato durante l’ultima sessione del Parlamento ticinese una proposta di iniziativa cantonale, volta a chiedere al Parlamento federale la modifica del diritto del lavoro elvetico su 8 punti:

1) obbligo della forma scritta per il contratto di lavoro;

2) obbligo per il datore di lavoro di versare una remunerazione che consenta al lavoratore di raggiungere il minimo vitale in Svizzera, definito dalle prestazioni complementari AVS/AI;

3) definizione restrittiva degli stages, che devono consentire al dipendente di conseguire un titolo riconosciuto dallo Stato (va prevista in particolare l’obbligo di una notifica all’ispettorato del lavoro e il diritto dello stagista a rimborso delle spese vive);

4) obbligo della definizione del salario in franchi svizzeri nel contratto di lavoro e del pagamento in franchi svizzeri;

5) divieto del pagamento in contanti del salario e degli acconti salariali, oltre la somma di 500 fr al mese;

6) obbligo della motivazione scritta della disdetta del contratto di lavoro;

7) nelle aziende oltre i 10 addetti il lavoro interinale e su chiamata va limitato ad una soglia del 10% del personale (unità a tempo pieno calcolate sull’arco di 1 anno);

8) il tempo d’attesa del lavoratore su chiamata deve essere remunerato.

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