Congedo maternità ottenuto dopo il congedo non pagato!

Una docente cantonale il 26.9.2018 ha ottenuto il riconoscimento del congedo maternità pagato grazie ad un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del legale incaricato dal Sindacato VPOD, l’avv. Alberto Agustoni.

A marzo la docente ha annunciato il suo rientro per l’inizio dell’anno scolastico dopo un anno di congedo non pagato e di essere incinta: il parto era previsto per inizio settembre. La docente ha preparato l’avvio dell’anno scolastico presenziando in agosto al collegio docenti, effettuando lavori amministrativi e preparando il programma di insegnamento con la supplente. Non avendo tuttavia impartito ore-lezioni nemmeno per un giorno, il Dipartimento educazione, in base all’art. 8 legge stipendi dei dipendenti dello Stato, ha considerato che la docente non fosse mai rientrata al lavoro e quindi ha deciso di prolungare di un ulteriore anno il congedo non pagato. In tal modo il Cantone ha negato alla docente il diritto al congedo maternità pagato di 16 settimane.

Il Tribunale amministrativo per contro ha ritenuto che la preparazione dell’anno scolastico da parte della docente sia sufficiente per attestare la sua ripresa lavorativa. Sarebbe stato “poco sensato o quantomeno non ottimale” esigere dalla docente di lavorare qualche giorno e poi far subentrare la supplente. Per il Tribunale “risulta pertanto insostenibile far dipendere il diritto all’ottenimento del congedo maternità” da una ripresa lavorativa di pochi giorni. La sentenza ricorda anche un’altra recente sentenza (20.9.2018), in cui il Tribunale amministrativo ha dato ragione ad una dipendente parzialmente abile al lavoro dopo il congedo non pagato, segnando quindi un’evoluzione interessante della giurisprudenza esistente dal 2002.