Scuole comunali

Tra le battaglie maggiori svolte dal Sindacato VPOD a favore dei docenti comunali ricordiamo la causa collettiva al Tribunale cantonale, che ha permesso di ottenere nel 2004 a favore delle docenti di scuola dell'infanzia il riconoscimento di una classe di salario in più per la sorveglianza della mensa.

Il Sindacato VPOD nel 2009 ha consegnato l'iniziativa popolare legislativa "Aiutiamo le scuole comunali – Per il futuro dei nostri ragazzi", corredata da 10'000 firme, che ha ridato impulso ai miglioramenti legislativi in questo settore trascurato per troppo tempo: tra i temi centrali vi è la riduzione ad un massimo di 20 degli allievi per classe di scuola elementare e scuola dell'infanzia e l'istituzione di mense e doposcuola in tutte le regioni. Purtroppo il Parlamento ha respinto il compromesso di un numero massimo di 22 allievi e il popolo ha respinto l’iniziativa per poco (51,4%) il 28 settembre 2014. Ma il Sindacato VPOD docenti continua la propria battaglia con nuove proposte per migliorare le condizioni d’insegnamento!

Scuola dell’infanzia e scuola elementare: le proposte VPOD

Il Comitato docenti VPOD sostiene il miglioramento delle condizioni di apprendimento degli allievi e delle condizioni di lavoro dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, come proposto dall’iniziativa parlamentare 540 del segretario VPOD Ticino Raoul Ghisletta (18.2.19). L’iniziativa parlamentare chiede la seguente modifica degli articoli 16, 16a, 24 e 25 della Legge sulla scuola dell'infanzia ed elementare.

Numero di allievi e docente d'appoggio per sezione (scuola dell'infanzia)

Art. 16 Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi.(gli altri cpv. non vengono modificati)

Art. 16a In ogni sezione con refezione a orario completo, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale e per tutto l'anno scolastico un docente di appoggio o un'altra figura qualificata definita dal Dipartimento, che coadiuvi il docente titolare e gli consenta d'interrompere il lavoro con una pausa giornaliera di 30 minuti conformemente all'art. 15 della Legge sul lavoro

Numero di allievi e docente d'appoggio per sezione (scuola elementare)

Art. 24 Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi. (gli altri cpv. non vengono modificati)

Art. 25 In ogni sezione monoclasse e biclasse con più di 20 allievi e in ogni sezione con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale un docente di appoggio, che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.